Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di autonoma motivazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge. L'ordinanza di rimessione non è motivata per relationem, poiché chiarisce sinteticamente il senso della censura di violazione dell'art. 56 Cost., rinviando all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi che ne consente la traslazione tra circoscrizioni (c.d. slittamento). ( Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012, relativa, invece, a un caso di motivazione per relationem dei dubbi di legittimità costituzionale ).
Art. 1 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati