Art. 48 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37
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((Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi uninominali votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori del collegio.)) I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni ((del collegio uninominale o)) della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005
