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[2]Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
- 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2)un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3)l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4)tre copie ((del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e tre copie)) del manifesto contenente le liste del candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5)i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6)le designazioni dei rappresentanti ((dei candidati nel collegio uninominale e)) di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
- 7)((i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati)) dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8)due urne del tipo descritto nell'art. 32;
- 9)due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10)un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005
