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Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalita' di cui all'articolo 15. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. ((3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni)) Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1995 al 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1993 al 27 luglio 1995. 67 parole aggiunte.

… sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. aggiunto: 3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art19 · fonte del testo

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