Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 2005 al 31 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale. 4 La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110

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Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo, comma 2 la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione e' effettuata per l'elezione del Senato della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

Testo in vigore dal 26 giugno 2005 al 31 dicembre 2005

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2005

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1993 al 26 giugno 2005.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110

    Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo, comma 2 la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione e' effettuata per l'elezione del Senato della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art1 · fonte del testo

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