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[1]Decadenza dall'azione giudiziaria

[2]Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 2 legge 5 febbraio 1957, n. 18.

[3]Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art. 83, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo 84 sfeza che sia intervenuta la decisione amministrativa. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 144/1985

    Questione infondata
    14 maggio 1985

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante una norma non applicabile nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara), non essendo tale disposizione - abrogata, assieme a molte altre, dall'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha riordinato il settore previdenziale in oggetto - applicabile nel giudizio di merito).

    Art. 3 cost. · Art. 85 Testo unico previdenza marinara · Art. 96 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art85 · fonte del testo

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