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[1]Determinazione della misura dei contributi.

[2]Art. 11 e 13 legge 25 luglio 1952, n. 1595, decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957.

[3]Ai fini della determinazione della misura dei contributi e delle pensioni la retribuzione, nel limite massimo di lire 2.080.000 annue, si considera costituita come segue: stipendio o paga; indennita' di contingenza; indennita' di grado; assegno ad personam; tredicesima mensilita' o rateogratifica natalizia. Per i dirigenti si considera come retribuzione lo stipendio convenzionale fissato all'uopo dalle speciali norme contrattuali, nel limite massimo stabilito dal precedente comma. Il limite previsto dal primo comma, del presente articolo puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art65 · fonte del testo

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