Art. 8 — Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, ultimo comma

I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art. 22, non si applicano nei confronti del personale del Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi stabilimenti ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni. ((Le Capitanerie di porto hanno facolta' di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art8 · fonte del testo

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