[1]Irrilevanza dei redditi pensionistici

[2]((Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali)). Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in. Legge 16 aprile 1974, n. 114.

Testo vigente dal 3 settembre 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 77, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31692/2025

    4 dicembre 2025

    La pensione privilegiata militare tabellare, corrisposta ai militari di leva vittime di infortunio, concorre alla determinazione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico, ex art. 1 della l. n. 544 del 1988, atteso che detta norma, escludendo dal computo solo i redditi per assegni familiari e, dal 2001, il reddito della casa di abitazione, considera rilevanti anche i redditi esenti da imposte, quali quelli derivanti da pensioni militari al di fuori dell'ipotesi di menomazioni originate per causa di guerra.

    Art. 77

    Rassegna di dicembre 2025, p. 143 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 143/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, nella parte in cui tali norme consentono la computabilità delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito al fine della spettanza della pensione sociale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste la situazione di bisogno che può giustificare l'intervento assistenziale della collettività. - Per precedenti pronunce che hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, e dell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, la sentenza 157/1980 e l'ordinanza n. 174/1985. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 77 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 3 settembre 1991. 44 parole tolte, 58 parole aggiunte.

Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennita' di cui al presente tolto: testo unico o a titolo di assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' aggiunto: decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali tolto: ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanzaaggiunto: , previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in. Legge 16 aprile 1974, n. 114.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art77 · fonte del testo

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