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[1]Competenza della Corte dei conti: sezioni ordinarie

[2]Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria. Il ricorso proposto contro i provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro novanta giorni dalla piu' recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la suindicata notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione privilegiata ordinaria, il ricorso e' ricevibile anche se avanzato oltre il predetto termine, purche' la pronuncia sia, avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il trattamento privilegiato ordinario entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento negativo di pensione di guerra. Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto contro il primo provvedimento e questo sia stato notificato posteriormente a quello emesso in un tempo successivo.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1985

    Questione infondata
    2 maggio 1985

    Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, quando non ne risulti la rilevanza nel giudizio a quo perché del tutto estranea al caso di specie, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - sostitutivo del secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - nella parte in cui è previsto un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra, non emergendo in alcun modo dal giudizio a quo che il ricorrente avesse potuto proporre istanze sia di pensione di guerra che di pensione ordinaria privilegiata per servizio allo Stato, ne' che - comunque - tali pretese avesse in concreto esperite).

    Art. 117 Testo unico pensioni di guerra · Art. 3 cost. · Art. 99 Testo unico pensioni di guerra · Art. 116 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art117 · fonte del testo

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