Art. 174 — Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo

L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'Ispettorato che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti. Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio tecnico dei fari. L' Ufficio tecnico dei fari svolge i seguenti compiti:

  • a)effettua studi, ricerche e sperimentazioni secondo le direttive dell'Ispettorato;
  • b)provvede alla gestione dei materiali del servizio fari con particolare riferimento alla codificazione, conservazione, manutenzione e distribuzione; e' responsabile della gestione e della condotta del magazzino centrale del servizio;
  • c)provvede alle manutenzioni di 3° livello dei materiali tecnici del servizio o direttamente o ricorrendo a ditta specializzata;
  • d)e' responsabile della redazione e della tenuta a giorno dei notiziari dei segnalamenti su indicazione dei Comandi di zona fari tenendo informato l'Istituto idrografico della Marina militare per l'aggiornamento della documentazione nautica;
  • e)provvede alla redazione e al continuo aggiornamento delle normative tecniche per la conservazione, manutenzione, condotta e impiego dei materiali tecnici del servizio fari;
  • f)svolge corsi di formazione professionale del personale farista in prova e corsi di aggiornamento tecnico al personale in servizio;
  • g)da' esecuzione per la parte di competenza ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei segnalamenti predisposti dall'Ispettorato, eseguendo i necessari interventi tecnici;
  • h)valuta e coordina le proposte tecniche, anche in relazione all'acquisto di materiali tecnici di cui all'articolo 212, relative al segnalamento marittimo rappresentate dai comandi di zona fari prima dell'inoltro all'Ispettorato per l'approvazione. L'Ufficio tecnico dei fari dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari. Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'Ispettorato. Il Comando di zona fari assicurera' a detto personale dell' ufficio tecnico dei fari il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attivita' di istituto.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art174 · fonte del testo

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