Art. 114 c.o.m. — Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare

Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione ((di cui all'articolo 169 del regolamento)), con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi':

  • a)all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico;
  • b)all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;
  • c)al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo e' articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:
  • a)ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
  • b)comandi di zona dei fari;
  • c)reggenze dei segnalamenti. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:
  • a)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale;
  • b)gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;
  • c)gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato e' assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014. 11 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione tolto: costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons aggiunto: di cui all'articolo 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art114 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari