Art. 172
[1]Ispettorato per il supporto logistico e dei fari L'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice ha responsabilita' di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato e' altresi' l'autorita' nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione. I compiti dell'Ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture e organizzazione efficienti nonche' adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:
- a)per lo studio:
- 1)elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;
- 2)elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura;
- 3)elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;
- b)per la pianificazione:
- 1)formulare la programmazione per l'ammodernamento e il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;
- 2)fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio concorso: 2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza; 2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile; 2.3) nella programmazione delle attivita' di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell' ufficio tecnico dei fari e delle zone fari; 2.4) nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra e in caso di emergenza;
- c)per la direzione:
- 1)emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;
- 2)definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalita' indicate nell'articolo 173;
- 3)provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo Stato maggiore Marina militare per il servizio fari;
- 4)provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;
- 5)emanare le normative tecniche redatte dall'ufficio tecnico dei fari per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;
- 6)fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi ed enti periferici;
- 7)fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e il benessere del personale farista;
- d)per il controllo:
- 1)curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui alla sezione III del capo IV;
- 2)effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;
- e)per le relazioni:
- 1)rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;
- 2)mantenere rapporti con altri enti e organismi dello Stato anche al di fuori dell'Amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010
