Art. 164 — Zone dei fari

[1]I Comandi delle zone dei fari hanno dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari e, quali organi dipartimentali della Marina militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici, e sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore. I Comandi delle zone dei fari hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una sezione staccata a Napoli. I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Le reggenze dei segnalamenti svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

  • a)assicurare il funzionamento degli apparati di uno o piu' fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuita' operativa del servizio di segnalamento;
  • b)eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;
  • c)provvedere alla conservazione e alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
  • d)impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza puo' essere affidata alle autorita' marittime locali; la sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art164 · fonte del testo

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