Art. 1109 — Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorità diplomatiche e consolari

I cittadini italiani residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di eta', chiedere all'autorita' diplomatica o consolare nella cui circoscrizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di eta'; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio a cura delle autorita' comunali della Repubblica. Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai cittadini italiani residenti nella rispettiva circoscrizione, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal scopo tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto di chiamata alla leva conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei piu' diffusi quotidiani locali. Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni altro utile accertamento ed elemento, compilano gli elenchi, conformi al modello approvato con decreto ministeriale, dei cittadini italiani che si trovano nel territorio di loro circoscrizione, i quali, compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di eta', devono essere iscritti sulle liste di leva. In detti elenchi devono essere compresi anche i cittadini italiani nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. Tali elenchi sono trasmessi alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)), che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano gia' stati iscritti.

Testo vigente dal 29 novembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 29 novembre 2012. 58 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

… gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. tolto: 5. Tali elenchi sono trasmessi alla Direzione generale della previdenza militaretolto: , della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati aggiunto: e della leva, che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano gia' stati iscrittitolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1109 · fonte del testo

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