Art. 1110 — Modalità e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di cui all'articolo 2101 del codice, da redigersi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, viene redatto e trasmesso anche mediante strumenti informatici con la massima tempestivita', secondo le istruzioni dettate dal Ministro della difesa. Detto elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa con indicazione della data di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1110 · fonte del testo

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