Art. 51 — Collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca

Il personale dei ruoli delle carriere tecniche direttiva e di concetto dell'Istituto puo' essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dallo articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio o di ricerca. Il collocamento in aspettativa per motivi di studio o di ricerca puo' essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dello Istituto, previo accertamento che i motivi di studio o di ricerca siano di interesse per l'Istituto stesso. La durata dell'aspettativa non puo' superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, puo' consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore a sei mesi. L'aspettativa non puo' essere disposta per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi in un decennio. Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca, e' attribuito il trattamento economico fisso senza diritto al trattamento di missione. Se il dipendente fruisce, in relazione all'attivita' di studio o di ricerca svolta, di assegni o di borse di studio a carico di altre amministrazioni, anche estere, che al netto superino il trattamento economico fisso di cui e' provvisto in Istituto, la eventuale eccedenza di tali assegni viene annualmente versata dal dipendente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario. Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non puo' essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio o di ricerca. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio o di ricerca e' computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

4

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art51 · fonte del testo

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