Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, e' tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalita' pari a meta' del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalita' si riduce di meta' se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine". Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformita' al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione al terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione e' revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art9 · fonte del testo

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