((Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: di quattordici dottori in medicina, e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; di un farmacologo; di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene; di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia; di due medici condotti; di due professori dei ruoli delle Facolta' di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto; di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica; di un rappresentante della Croce Rossa italiana; di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia; di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa; nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e riconfermabili. Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso: il segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica,; il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica; l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il capo dell'Ispettorato medico del lavoro; i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Il Consiglio superiore di sanita' elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche presso le sezioni del Consiglio. E' in facolta' dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanita', riunito in adunanza generale o di sezione. L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizio presso l'Alto Commissariato)).

Testo vigente dal 22 aprile 1949

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 1949

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 aprile 1949. 356 parole tolte, 327 parole aggiunte.

Il Consiglio superiore di sanita' e' composto: di tolto: sedici aggiunto: quattordici dottori in medicina tolto: e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica; di un biologoaggiunto: , e chirurgia, del quali quattro particolarmente esperti in igiene e medicina preventiva, uno in malariologia, due in medicina, generale, uno in fisiologia, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia ed uno in chirurgia, scelti preferibilmente tra i docenti universitari delle rispettive materie; di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria; di un dottore in chimica; di tolto: due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria; di un farmacologo; di un consigliere di stato; di una persona esperta nelle scienze agrarie; di una persona esperta nelle materie amministrative; di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene; di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, uno dell'Istituto Nazionale fascista per la previdenza sociale, uno aggiunto: un farmacologo; di due ufficiali sanitari capi di ufficio di igiene; di due medici ospedalieri e di un farmacista direttore di farmacia; di due medici condotti; di due professori dei ruoli delle Facolta' di medicina e chirurgia, direttori di istituti di clinica di un giureconsulto; di nove membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, della marina mercantile, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza, sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e dall'Istituto centrale di statistica; di un rappresentante della Croce Rossa tolto: Italiana e uno dell'Opera Nazionale aggiunto: italiana; di un rappresentante medico dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanziatolto: , rispettivamente designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e da ciascuno degli enti predetti. Essi sonoaggiunto: ; di un ufficiale generale medico designato dal Ministero della, difesa; nominati con decreto tolto: Reale, aggiunto: del Presidente della Repubblica su proposta del tolto: Ministro per l'interno; durano in carica aggiunto: Presidente del Consiglio dei Ministri, per un periodo di tre anni e tolto: possono essere rinominati. Fanno inoltre aggiunto: riconfermabili. Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso: il tolto: Direttore generale della Sanita' aggiunto: segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il tolto: Direttore generale dell'Amministrazione civile; il Commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna; il Direttore generale dell'Istruzione superiore; il Direttore generale degli italiani all'estero; un Direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie; un Direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni; il Tenente generale medico, capo del Corpo sanitario militare; il Tenente Generale medico direttore centrale della Sanita' militare marittima; il Capo dell'ufficio centrale di sanita' della Regia Aeronautica; il Presidente del Comitato medico del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Primo Presidente della Corte d'appello della capitale; il Direttore generale della Marina mercantile; il Direttore generale dell'agricoltura; il Presidente dell'Istituto centrale di statistica; il Capo aggiunto: direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica,; il direttore generale dell'Istituto di sanita' pubblica; l'ispettore generale dei servizi veterinari e un ispettore generale chimico-farmacista dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; il ragioniere generale dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; il capo dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato; il tolto: Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici; il Direttore generale della bonifica integrale; il Colonnello veterinario capo del Corpo e del servizio veterinario militare; un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le coi dizioni stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni. Il Ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione di ordinaria del aggiunto: capo dell'Ispettorato medico del lavoro; i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie chiamati a partecipare di diritto, a norma dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Il Consiglio superiore di sanita' tolto: il presidente e vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice presidente aggiunto: elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente ed il vicepresidente, che esplicano le loro mansioni anche tolto: in seno alle aggiunto: presso le sezioni del Consiglio tolto: superiore di sanita'. E' in facolta' tolto: del Ministro per l'interno di aggiunto: dell'Alto Commissario di convocare ed intervenire alle adunanze del Consiglio superiore di sanita'aggiunto: , riunito in adunanza generale o di sezionetolto: , assumendone la presidenza. Il Ministro per l'internoaggiunto: . L'Alto Commissario designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in tolto: servizi presso la direzione generale della sanita' pubblica il qual non ha voto aggiunto: servizio presso l'Alto Commissariato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art12 · fonte del testo

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