Art. 208 — Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione

Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta) il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennita' di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art208 · fonte del testo

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