Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44 e

seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti); degli artt. 43 e seguenti del r.d.

13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per

i giudizi innanzi alla Corte dei conti); degli artt. 82 e 83 del r.d.

18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); e degli artt. 18

e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso

con ordinanza emessa il 15 ottobre 1971 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Bombaci Alessio e Rubinacci Roberto

contro l'Istituto universitario orientale di Napoli e l'Opera

universitaria del predetto Istituto universitario, inscritta al n. 27

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972.

Visti gli atti di costituzione di Bombaci Alessio, di Rubinacci

Roberto, dell'Istituto universitario orientale di Napoli e dell'annessa

Opera universitaria, nonché l'atto d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Stefano Varvesi, per Bombaci e Rubinacci, l'avv.

Antonio Sorrentino, per l'Istituto universitario orientale di Napoli e

per l'Opera universitaria dell'Istituto universitario orientale di

Napoli ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1971, nel corso di un

procedimento civile vertente tra Bombaci Alessio ed altro e l'Istituto

universitario orientale di Napoli e l'Opera universitaria dell'Istituto

universitario orientale di Napoli, il tribunale di Napoli ha sollevato,

in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 44 e seguenti del r.d. 12

luglio 1934, n. 1214; 43 e seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;

82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; 18 e 19 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3, limitatamente alla loro applicazione agli enti

pubblici ed in particolare all'Istituto universitario ed Opera

universitaria gia menzionati.

Nella specie, il giudizio a quo ha per oggetto l'accertamento

dell'esistenza di una responsabilità degli attori relativamente ad

alcune delibere dei Consigli di amministrazione degli enti convenuti

cui essi avevano partecipato e le norme impugnate, collegate con l'art.

103 della Costituzione ed interpretate secondo consolidata

giurisprudenza come riferentisi anche a tutti gli enti pubblici e non

soltanto cioè alla pubblica amministrazione in senso stretto,

comporterebbero il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in

favore di quella esclusiva della Corte dei conti.

Ne deriverebbe, in contrasto con i principi costituzionali di

autonomia degli enti pubblici e di libertà per tutti di agire in

giudizio, l'impossibilità per l'ente danneggiato di promuovere azioni

basate sulla responsabilità dei suoi dipendenti e la difficoltà di

intervenire nei corrispondenti giudizi intentati dalla procura generale

della Corte dei conti, come pure la facoltà da parte della Corte

stessa di ridurre insindacabilmente l'entità del risarcimento e la

mancanza di un diritto al recupero delle spese.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 4 marzo 1972, nelle quali chiede una

pronuncia di infondatezza della questione, sostenendo in primo luogo

l'estraneità alla materia considerata dell'art. 5 Cost., che

riguarderebbe soltanto le autonomie locali e gli enti territoriali e

sostenendo altresì, quanto alla asserita violazione dell'art. 24, che

dall'art. 103 Cost. si evince il principio dell'unicità della tutela

degli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione in senso

ampio, attuata secondo norme improntate alle particolari esigenze dei

giudizi di responsabilità, nei quali verrebbero a coincidere i fini

dello Stato con quelli degli enti pubblici.

Si sono costituite in questo giudizio le parti attrici, con

deduzioni depositate l'11 aprile 1972, nelle quali concludono per

l'inammissibilità della questione e comunque per l'incostituzionalità

delle norme denunciate, sottolineando le differenze tra i giudizi sulla

responsabilità contabile ed amministrativa, distinguendo la posizione

delle regioni, che in determinate materie sono succedute allo Stato, da

quella degli altri enti pubblici, ed evidenziando la necessità di

apposite norme legislative perché nei riguardi di questi ultimi possa

affermarsi la competenza del giudice speciale in materia di

responsabilità amministrativa.

Anche gli enti convenuti, costituitisi con deduzioni depositate l'8

aprile 1972, chiedono una declaratoria di incostituzionalità delle

norme in questione, deducendo, fra l'altro, che dal secondo comma

dell'art. 103 Cost. si evince solo un principio tendenzialmente

generale, nel senso cioè che la giurisdizione ivi prevista possa avere

concreta attuazione in quei soli casi in cui il legislatore ordinario

ne abbia realizzato i presupposti di applicazione.

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle già prese

conclusioni. Considerato in diritto :

L'ordinanza del tribunale di Napoli denuncia l'intera normativa in

tema di responsabilità amministrativa e di responsabilità contabile

dei dipendenti statali, dettata dalle disposizioni degli artt. 44 e

seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del

t.u. delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e seguenti del r.d. 13

agosto 1933, n. 1038, recante "Approvazione del regolamento di

procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", 82 e 83 del r.d.

18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", 18 e 19 del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".

Tale normativa forma oggetto di censura, limitatamente alla sua

applicabilità agli enti pubblici, ed in particolare all'Istituto

universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria,

quale risulterebbe dalla interpretazione affermatasene in una

giurisprudenza che l'ordinanza considera ormai "consolidata" (così

della Corte dei conti come della Corte di cassazione), sul fondamento

dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, che, con formula

latissima e parzialmente innovativa rispetto alle locuzioni

originariamente adoperate dalle sopra menzionate disposizioni di legge,

attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione "nelle materie di

contabilità pubblica".

L'ordinanza non contesta siffatta interpretazione estensiva, alla

quale, anzi, espressamente aderisce, e non manca di rammentare come

essa sia stata accolta, con particolare riguardo alle Regioni, in

ordine alle quali ne era sorta questione, nelle decisioni nn. 110 del

1970, 68 del 1971 e 211 del 1972, emesse da questa Corte, la prima in

tema di giudizi di conto, le due successive in tema di responsabilità

amministrativa. Dubita, peraltro, che, così interpretate e rese

applicabili, tra l'altro, come avverrebbe nella specie, alle

Istituzioni universitarie, le disposizioni in oggetto si pongano in

contrasto con gli artt. 5 e 24 della Costituzione, per violazione

dell'autonomia delle Istituzioni medesime (come, più generalmente,

degli enti pubblici non territoriali): in primo luogo, sottraendo loro

quel potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi che è costituzionalmente riconosciuto a "tutti" i

soggetti, pubblici e privati, e menomandone altresì, sotto aspetti

ulteriori, la facoltà di disposizione dei crediti da esse vantati per

danno derivante da azioni dei loro amministratori e dipendenti (in

quest'ordine di idee, il tribunale si sofferma particolarmente sul

potere riduttivo dell'entità del risarcimento spettante alla Corte dei

conti).

Tali essendo i termini della questione, ne risulta manifesta la

irrilevanza, anche a circoscriverne l'ambito - come sarebbe pur sempre

necessario - a quanto concerne i soli giudizi di responsabilità

amministrativa, nel novero dei quali sicuramente rientra quello di

accertamento negativo dal quale trae origine la presente controversia.

Ed invero, il problema che il tribunale di Napoli era chiamato a

risolvere era ed è - esclusivamente - un problema di giurisdizione, e

più precisamente di rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella

della Corte dei conti in materia di responsabilità dei pubblici

amministratori e dipendenti per danno da essi direttamente o

indirettamente arrecato agli enti di pertinenza nel corso ed a causa

del loro rapporto di ufficio con questo. Ora, come sopra ricordato, la

stessa ordinanza mostra chiaramente di ritenere che tale problema - in

forza di una disposizione di grado costituzionale, qual'è il secondo

comma dell'art. 103, nella sua logica connessione con le precedenti

disposizioni di legge ordinaria - sia da risolvere nel senso del

difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Le censure tuttavia mosse al principio così risultante dal

sistema, per violazione degli artt. 5 e 24 della Costituzione, sono in

realtà conseguenziali alla affermata illegittimità costituzionale,

sempre limitatamente alla loro applicazione agli enti in oggetto, delle

norme di legge disciplinanti il processo dinanzi alla Corte dei conti,

nei suoi presupposti di legittimazione, nelle sue forme di svolgimento,

nelle particolari e differenziate modalità di definizione. Ma

l'eventuale fondatezza di queste censure, o di alcune tra esse,

comporterebbe - in ipotesi - la parziale illegittimità delle singole

norme cui specificamente si riferiscono, e non anche della norma

attributiva della giurisdizione, che solamente rileva nel giudizio a

quo.

Deve pertanto concludersi per la inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt.44 e seguenti del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e

seguenti del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, recante "Approvazione del

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti",

82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello

Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato", limitatamente alla loro applicazione agli enti pubblici ed in

particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla

connessa Opera universitaria, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e

24 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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