Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si e verificato il fatto causativo del danno.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art11 · fonte del testo

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