Art. 49 — (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarità nella circolazione

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I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dai relativi documenti di accompagnamento in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. Nei casi di irregolare compilazione del documento di accompagnamento, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2. (( Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. )) Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative ai documenti di accompagnamento del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 1 aprile 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 207/1999

    Questione infondata
    3 giugno 1999

    Sotto tutti i profili prospettati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto sanziona il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la stessa pena minima (di sei mesi di reclusione e L. 15 milioni di multa), comminata per la sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta. Contrariamente a quanto affermato dal giudice 'a quò, infatti, gli illeciti di cui si lamenta la equiparazione 'quoad poenam' ineriscono infatti entrambi ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato e caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicché non appare manifestamente irragionevole, ne' quindi - secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale in materia di reati e pene - censurabile, il fatto che sia per la sanzione detentiva che per quella pecuniaria - stabilita in misura proporzionale al valore delle imposte evase - sia previsto un minimo edittale elevato. Quanto poi alla disparità - anch'essa ritenuta dal rimettente ingiustificata - rispetto al trattamento previsto per la destinazione ad usi diversi di prodotti petroliferi esenti da imposta o sottoposti ad imposta inferiore (per cui, qualora il quantitativo del prodotto non superi i 100 chilogrammi, è applicabile solo una sanzione amministrativa) è evidente trattarsi di fattispecie che, per la loro essenziale diversità, non sono utilmente comparabili, mentre, quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., per avere il legislatore previsto come ipotesi delittuosa attenuata solo la sottrazione del gas metano all'accertamento e al pagamento dell'imposta, qualora il quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, va rilevato che tale scelta trova razionale fondamento non soltanto nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche nella più agevole occultabilità di questi ultimi e, quindi, nella più elevata difficoltà dei controlli. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 49 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 40 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 1998. 21 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2. tolto: Le sanzioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste in relazione ai aggiunto: Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, tolto: qualora sia stabilita l'utilizzazione di questi ultimi quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisaaggiunto: , si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative ai documenti di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art49 · fonte del testo

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