Art. 36 — (Art. 22 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

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Il vino, tranquillo o spumante, e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Si intendono per:

  • a)"vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:
  • 1)un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  • 2)un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purche' ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  • b)"vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
  • 1)sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
  • 2)hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purche' l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita. ((Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli)) stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.

Testo in vigore dal 3 dicembre 2016 al 21 dicembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 3 dicembre 2016. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.

… dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita. tolto: Negli aggiunto: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art36 · fonte del testo

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