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La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonche' la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attivita' di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

  • a)nel settore dell'alcole etilico:
  • 1)le distillerie;
  • 2)gli opifici di rettificazione;
  • b)nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
  • c)nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
  • d)nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione. Il regime del deposito fiscale puo' essere autorizzato, quando e' funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operativita' dell'impianto, nei casi seguenti:
  • a)opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
  • b)impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
  • c)magazzini di invecchiamento degli spiriti;
  • d)magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
  • e)magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
  • f)impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie;
  • g)fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
  • h)depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantita' massima di prodotti che puo' essere detenuta nel deposito fiscale, e' dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
  • a)1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);
  • b)10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilita' dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a). La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Testo in vigore dal 3 dicembre 2016 al 27 ottobre 2019

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 2010 al 3 dicembre 2016. 244 parole tolte, 341 parole aggiunte in 22 capoversi.

tolto: Il regime del deposito fiscale e' consentito per iaggiunto: La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonche' la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attivita' di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

1) tolto: stabilimenti di produzione aggiunto: le distillerie;

2) aggiunto: gli opifici di rettificazione tolto: e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;

tolto: 3) opifici di condizionamentoaggiunto: b) nel settore dei prodotti alcolici tolto: soggetti ad accisa;

tolto: 4) depositi doganali di proprieta' privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa aggiunto: intermedi: gli stabilimenti di produzione;

tolto: 5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impiantiaggiunto: c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;

tolto: 6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;

tolto: 7) magazzini di invecchiamento;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: b) nel settore dei prodotti alcolici intermediaggiunto: d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione. Il regime del deposito fiscale puo' essere autorizzato, quando e' funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operativita' dell'impianto, nei casi seguenti:

tolto: 1) stabilimenti di produzioneaggiunto: a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;

tolto: 2) impianti diaggiunto: b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;

tolto: 3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisaaggiunto: c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;

tolto: c) nel settore della birra:

tolto: 1) fabbriche ed opifici di condizionamentoaggiunto: d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;

tolto: 2aggiunto: e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento tolto: ubicati fuori dai aggiunto: di birra ubicati fuori dei predetti impianti;

tolto: 3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;

tolto: d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37, comma 1, e nel settore delleaggiunto: f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birratolto: : aggiunto: che effettuano movimentazioni intracomunitarie;

tolto: 1) cantine e stabilimenti di produzioneaggiunto: g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

tolto: 2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarieaggiunto: h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63. La cauzione prevista tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantita' massima di prodotti che tolto: possono essere detenuti aggiunto: puo' essere detenuta nel deposito fiscale, e' dovuta nelle seguenti misureaggiunto: , riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) tolto: 2 per cento aggiunto: 1 per cento, per gli stabilimenti tolto: ed aggiunto: e opifici di cui tolto: ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma 1;

tolto: b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma 1 aggiunto: al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g);

tolto: caggiunto: b) 10 per centoaggiunto: , per tutti gli altri impianti e magazziniaggiunto: ; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilita' dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a). La cauzione di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 5 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale. aggiunto: 7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente tolto: Ufficio aggiunto: ufficio dell'Agenzia delle doganetolto: . La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. aggiunto: e dei monopoli

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art28 · fonte del testo

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