Il gasolio commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi: 78

  • a)attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
  • 1)persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • 2)persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
  • 3)imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  • b)attivita' di trasporto di persone svolta da:
  • 1)enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
  • 2)imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
  • 3)imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  • 4)imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. E' considerato altresi' gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. 76 Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di ((trenta)) giorni dal ricevimento della dichiarazione. ((Per la fruizione del rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata esclusivamente in forma telematica)). 138 In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

76

con decorrenza dal 1 gennaio 2020

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che la presente modifica si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L. 27 dicembre 2019, n. 160

78

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 630) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2020.

D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113

138

con decorrenza dal 1 ottobre 2026

Il D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 7) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Testo vigente dal 28 giugno 2026

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/2023

    Questione infondata
    25 maggio 2023

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Pescara in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa gravante sul gasolio commerciale esclusivamente per talune categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. Al contrario di quanto indicato dal rimettente, una corretta interpretazione delle disposizioni censurate mostra come non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese pubbliche e quelle private nel beneficiare della predetta riduzione, in quanto la stessa è strettamente correlata all'esercizio del trasporto di persone regolare o di linea, mentre non concerne - nemmeno per le imprese pubbliche - quello occasionale. Anche nel silenzio della norma, la restrizione della portata del beneficio tributario al trasporto regolare e di linea va letta in base a finalità extrafiscali - quali le esigenze dei lavoratori e degli utenti, la diminuzione del traffico, la tutela ambientale - e, di conseguenza, l'esclusione del beneficio per il trasporto occasionale opera secondo un sistema che non discrimina in base alla natura soggettiva degli esercenti. (Precedenti: S. 218/2019 - mass. 42743; S. 120/2020 - mass. 43482).

    Art. 24-ter Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2026 al 28 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113

    Il D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113, ha disposto (con l'art. 1-ter, comma 7) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art24ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari