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I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • a)ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • b)ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • c)alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;
  • d)ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sara' adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento di cui all'art. 6, comma 3, e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari. Fino a quando non saranno stabilite le predette modalita', continueranno ad applicarsi le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo' essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacita'.

Testo in vigore dal 29 novembre 1995 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art17 · fonte del testo

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