Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1997 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →

Termini per la trascrizione 1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito. 2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. (( 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.))

Testo in vigore dal 30 maggio 1997 al 22 ottobre 2015

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997. 5 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… se questa e' prescritta. 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiestatolto: , nel termine di sessanta giorni dalla data di tolto: pagamento dell'imposta, dall'ufficio del registro aggiunto: presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art6 · fonte del testo

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