[1]Termini per la richiesta di registrazione (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, entro trenta giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero. 2. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato. 3. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4. 4. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dall'articolo 68, comma 5 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi. 5. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 2, la registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'articolo 4.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art17 · fonte del testo

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