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((Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

  • a)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;
  • b)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;
  • c)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;
  • d)per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;
  • e)per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;
  • f)per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;
  • g)per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;
  • h)per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100;
  • i)per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50)).
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458

4

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le sopratasse venatorie previste dall'art. 91, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono rispettivamente, elevate a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta".

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768

5

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicati il divieto di caccia, di cui all'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene elevata a L. 1,40".

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1962 al 16 settembre 1967. 142 parole tolte, 231 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: All'atto del pagamentoaggiunto: Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente tolto: dovra' versarsi all'Ufficio del Registro anche l'importo delle seguenti sopratasseaggiunto: , delle seguenti soprattasse:

tolto: 1aggiunto: a) per ogni licenza di caccia tolto: anche con uso di fuciletolto: , escluse le licenze rilasciate agli agenti di vigilanza a termini della letterab) dell'articolo precedente, L. 12 aggiunto: a un colpo lire 1.000;

aggiunto: b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;

tolto: 2aggiunto: c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;

aggiunto: d) per ogni licenza di barca a motoretolto: , archibugio, spingarda aggiunto: per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

aggiunto: e) per ogni licenza di archibugio o altra arma tolto: impostata (lettere c), d), e) L. 25;

tolto: 3) per ogni licenza di quagliara (lettera f) L. 10 aggiunto: da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;

tolto: 4aggiunto: f) per ogni licenza di uccellagione tolto: (lettere g), h), i) L. 25aggiunto: : lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 5aggiunto: g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia tolto: (lettera l) L. 5. aggiunto: e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

tolto: Similmente per ogni L. 100aggiunto: h) per ogni 100 lire o frazione di tolto: L. 100 di tassa ettariale aggiunto: 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una tolto: sopratassa. Di L. 30; aggiunto: soprattassa di lire 100;

aggiunto: i) per ogni tabellatolto: , indicante il divieto di caccia tolto: eaggiunto: , soggetta al pagamento della tassa di bollotolto: , dovra' pagarsi una sopratassa di L. 0,20.

tolto: Oltre le sopratasse predette, ogni cacciatore o uccellatore deve pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I., comprendente l'assicurazione contro gl'infortuni, mediante versamento sul conto corrente postale del C.O.N.I. stesso. Deve pagare, altresi', direttamente alla sezione del luogo di residenza, l'importo della tessera d'iscrizione alla sezione della Federazione italiana della caccia aggiunto: deve pagarsi una soprattassa di lire 50.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art91 · fonte del testo

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