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[1]((Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e' vietata la caccia e l'uccellagione nelle localita' in cui esercitano la loro funzione.
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[2]Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.
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[3]Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purche' siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1965 al 9 maggio 2025
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 18 agosto 1965. 122 parole tolte, 74 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, e' vietato esercitareaggiunto: Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e' vietata la caccia e l'uccellagionetolto: . Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza: in localita' o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle localita' o per il tempoaggiunto: nelle localita' in cui esercitanotolto: le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedenteaggiunto: la loro funzione.
aggiunto: Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.
Gli agenti di vigilanzatolto: sono, pero', autorizzati, ai sensi dell'art. 25,aggiunto: , di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivitolto: ; a tal uopo essi hanno facolta' diaggiunto: in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da cacciaaggiunto: con munizione spezzata anche in tempo di divietotolto: e con munizione spezzata, purche' siano munitiaggiunto: , in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armitolto: . Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.
tolto: I guardiacaccia dei Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite o di riserve, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art70 · fonte del testo
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