Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sia nella fase di indagini preliminari, sia in sede di istruzione sommaria, debbono essere sempre osservate le norme dell'istruzione formale dirette ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. È viziato, pertanto, da illegittimità costituzionale, l'art. 71 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia) nella parte in cui non prevede - a proposito degli atti di sequestro da esso contemplati - l'applicazione degli articoli 304 quater e 390 c.p.p.
Art. 390 c.p.p. · Art. 71 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1974 al 9 maggio 2025. 146 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.
tolto: In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonche' la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati, strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge,possono, altresi', osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 71 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art71 · fonte del testo
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