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[1]I Parchi nazionali sono parimenti costituiti di diritto in riserva di caccia e godono degli stessi privilegi stabiliti dal precedente articolo per le Riserve Reali, fatta eccezione per l'obbligo delle tabelle.

[2]I Parchi nazionali sono gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i particolari regolamenti.

[3]Restano, altresi', ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2013.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art57 · fonte del testo

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