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[1]Su richiesta dei Comitati provinciali, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o il Comitato centrale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' concedere ai Comitati provinciali stessi una o piu' zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia.

[2]Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura.

[3]Esse possono essere costituite anche al confine di riserve che risultino di notevole efficienza venatoria e che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina, purche' tale contiguita' non oltrepassi la meta' dei confini della riserva.

[4]Gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprieta'.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art52 · fonte del testo

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