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[1]((Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta provinciale, puo' essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione)).
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 16 settembre 1967
