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[1]Con decreto del Prefetto, su proposta del Comitato provinciale della caccia, puo' essere vietato a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956
