Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto del Prefetto, su proposta del Comitato provinciale della caccia, puo' essere vietato a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione.

[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art48 · fonte del testo

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