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[1]((E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.

[2]Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

[3]E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

[5]Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000)).

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. 91 parole tolte, 102 parole aggiunte in 5 capoversi.

E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del soletolto: .

tolto: Oltre che per i casi di cui agliaggiunto: , salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25tolto: , e' fatta eccezione per la caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso (coccio) limitatamente al litorale del medio Adriatico. Tali appostamenti fissi devono essere preventivamente denunciati ogni anno al Comitato provinciale della caccia con lettera raccomandata contenente le indicazioni necessarie per la pronta e sicura identificazione dell'appostamento.aggiunto: .

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole tolto: ed aggiunto: e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto. tolto: Questa disposizione non si applica alle cacce notturne permesse dal precedente comma.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da tolto: L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti aggiunto: lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando tolto: la caccia notturnaaggiunto: , nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di tolto: fari abbaglianti aggiunto: sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

aggiunto: Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art36 · fonte del testo

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