Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/1977

Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della

legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e

regolamentazione della attività venatoria), promosso con ordinanza

emessa il 5 febbraio 1975 dal pretore di Pontedera nel procedimento

penale a carico di Carlo Guiducci ed altro, iscritta al n. 161 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1975 nel corso di

procedimento penale a carico di Guiducci Carlo e Giovannetti Giancarlo

(imputati delle contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 43 del t.u.

delle leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,

entrambe punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di

Pontedera ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente

ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività

venatoria;

che detta legge, dopo aver in molte sue norme dichiarato passibili

di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede

come reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere

penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere applicazione

tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle richiamate dalla

presente legge";

che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata da

illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 della

Costituzione.

Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in

vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai

sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzione

amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata

soltanto la pena dell'ammenda, salvo le eccezioni di cui agli artt. 10

e 14, fra le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle leggi

sulla caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento è

devoluto al giudice a quo;

che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice

per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua

dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Pontedera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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