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[1]Durante il periodo di chiusura della caccia, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale, puo' accordare, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.
[2]Il Ministro puo', parimenti, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite ed altresi' con mezzi vietati dalla presente legge, a condizioni da stabilirsi volta per volta o con esenzione da ogni tassa di licenza.
[3]Il Ministro medesimo, su richiesta del competente Comitato provinciale della caccia puo', inoltre, Permettere sotto determinate condizioni, catture di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo; e puo' autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1945 al 1 gennaio 1956
