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[1]Durante il periodo di chiusura della caccia, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale, puo' accordare, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

[2]Il Ministro puo', parimenti, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite ed altresi' con mezzi vietati dalla presente legge, a condizioni da stabilirsi volta per volta o con esenzione da ogni tassa di licenza.

[3]Il Ministro medesimo, su richiesta del competente Comitato provinciale della caccia puo', inoltre, Permettere sotto determinate condizioni, catture di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo; e puo' autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art27 · fonte del testo

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