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[1]((Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i inaccolti. L'autorizzazione si estende alla, presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura puo' avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

[2]L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalita' con le quali puo' esercitarsi l'aucupio, nonche' il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

[3]Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.

[4]I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

[5]Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1956 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956. 48 parole tolte, 52 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Laaggiunto: Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeritolto: , nelle zone dove si coltiva il grano o il riso aggiunto: nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone tolto: ove aggiunto: dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, tolto: puo' essere autorizzata dal Prefetto su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sentito il aggiunto: a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della cacciatolto: , a persone da quest'ultimo nominativamente indicate d'accordo aggiunto: d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i tolto: raccolti aggiunto: inaccolti. L'autorizzazione si estende allaaggiunto: , presa di uova, di nidi e di piccoli nati tolto: dei aggiunto: dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura puo' avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

tolto: Il decreto del Prefettoaggiunto: L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalita' con le quali puo' esercitarsi l'aucupio, nonche' il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati tolto: e viene trasmessoaggiunto: ; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.tolto: Nella penisola Salentina (provincie

aggiunto: Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente tolto: degli aggiunto: dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i tolto: Prefetti aggiunto: presidenti delle Giunte provinciali, su proposta tolto: dell'Ispettorato aggiunto: dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il …

I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della cacciaaggiunto: , che ne consente l'uso temporaneoaggiunto: , sotto il proprio controllo.

Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera htolto: ).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art24 · fonte del testo

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