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[1]La cattura dei passeri, nelle zone dove si coltiva il grano o il riso, e degli storni, nelle zone ove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, puo' essere autorizzata dal Prefetto su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sentito il Comitato provinciale della caccia, a persone da quest'ultimo nominativamente indicate d'accordo coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura puo' avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

[2]Il decreto del Prefetto determina le modalita' con le quali puo' esercitarsi l'aucupio, nonche' il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati e viene trasmesso al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati. Nella penisola Salentina (provincie di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente degli oliveti e per le condizioni economiche locali, i Prefetti, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.

[3]I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo.

[4]Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h).

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 1 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art24 · fonte del testo

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