Art. 87 — Obblighi dell'appaltatore ad aggio

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L'appaltatore ad aggio ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale: di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese, e di versare alla cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione. Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore e' dichiarato immediatamente decaduto con decreto del podesta' da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il comune, senza ulteriore formalita', ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, puo' immettersi subito nel possesso della gestione. Sono applicabili agli appalti ad aggio le disposizioni del presente capo concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto da questo articolo e da quello precedente.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art87 · fonte del testo

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