Art. 87 — Obblighi dell'appaltatore ad aggio
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: L'appaltatore ad aggio ha l'obbligo di provvedere indistintamente a tutte le spese di esazione, comprese quelle del personale: di prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione corrispondente alle riscossioni prevedibili di un mese, e di versare alla cassa comunale, al massimo ogni quindici giorni, i proventi delle riscossioni, dedotto l'aggio di riscossione. Mancando ad uno solo dei versamenti quindicinali, l'appaltatore e' dichiarato immediatamente decaduto con decreto del podesta' da notificarsi da un ufficiale giudiziario od anche dal messo comunale, ed il comune, senza ulteriore formalita', ed indipendentemente da qualsiasi opposizione giudiziaria od amministrativa, puo' immettersi subito nel possesso della gestione. Sono applicabili agli appalti ad aggio le disposizioni del presente capo concernenti gli appalti a canone fisso, in quanto non sia diversamente disposto da questo articolo e da quello precedente.aggiunto: Testo-art. 87 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art87 · fonte del testo
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