Art. 187 — Stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
