Art. 68 — Conversione delle pene pecuniarie nella reclusione
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono, a' termini del codice penale, nella reclusione per non oltre tre mesi o nell'arresto per non oltre due mesi. Qualora il condannato sia recidivo in reati della stessa indole, il limite massimo della reclusione e' elevato a sei mesi e quello dell'arresto a quattro mesi.aggiunto: Testo-art. 68 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art68 · fonte del testo
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