Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 38/1968

    Ha colpito questo articolo
    26 aprile 1968

    Secondo un principio vigente anche per i tributi erariali, la condanna alle spese dell'amministrazione soccombente è subordinata semplicemente alla proposizione della domanda dopo il decorso di novanta giorni dalla presentazione del ricorso in via amministrativa. Invece, nel sistema di riscossione coattiva delle imposte di consumo, l'art. 48 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. b, del D.L. 25 febbraio 1939, n. 338, esime il soggetto impositore della condanna alle spese, quando non sia stata percorsa la via dei ricorsi amministrativi. Come tale, la norma si risolve in un trattamento di favore sproporzionato e privo di ragionevole giustificazione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Art. 48 Testo unico la finanza locale

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  • Ordinanza n. 19/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIU…

    Art. 48 Testo unico la finanza locale · Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 86/1962

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1962

    L'art. 48 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, richiama per le imposte di consumo dovute e non pagate la regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge di registro. Venuta meno questa disposizione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 79 del 1961) viene a mancare il rinvio ad essa, da parte dell'art. 48 sopra richiamato.

    Art. 285 Testo unico la finanza locale · Art. 48 Testo unico la finanza locale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. 232 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Le imposte dovute e, in tutto o in parte, non pagate nei tempi e modi prescritti dal presente capo e dal regolamento e l'indennita' di mora di cui all'art. 45, sono ricuperate col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro. In caso di opposizione in via giudiziaria contro l'ingiunzione, senza che siano stati esauriti tutti i gravami amministrativi ai sensi del successivo articolo 90, l'Amministrazione non puo' essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza. Il credito dell'Amministrazione si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento. Tale termine, per l'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, decorre dalla ultimazione dei lavori. L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato responsabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di 3 anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere la azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione. Queste prescrizioni speciali non sono applicabili nel caso in cui il mancato o incompleto pagamento dell'imposta derivi da fatti del contribuente o dell'impiegato che costituiscano delitti preveduti dal presente capo. La prescrizione per l'azione civile e' sospesa, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine per l'azione civile decorre nuovamente dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.aggiunto: Testo-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art48 · fonte del testo

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