Art. 42 — Riscossione a tariffa e per abbonamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

La riscossione delle imposte di consumo e' fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili. Salvo le limitazioni stabilite nel regolamento, l'amministrazione delle imposte di consumo puo' fare convenzioni d'abbonamento tanto coi singoli contribuenti, esercenti o fabbricanti, quanto con classi di esercenti o fabbricanti. L'abbonamento, per essere valido, deve risultare da atto scritto, secondo le norme da determinarsi nel regolamento, e deve essere garantito per un sesto del canone.

Testo in vigore dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art42 · fonte del testo

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