Art. 44 — Abbonamento obbligatorio
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. 332 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, puo' disporre la riscossione delle imposte sui dolciumi, cacao e cioccolato, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale nei limiti e secondo le norme determinate dal regolamento. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, puo' determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune, mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendono la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa. Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivoart. 71 e dall'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna. La riscossione delle imposte di consumo sui generi, di cui al secondo comma dell'art. 20, e' effettuata a tariffa. In caso di accertate esigenze tecniche il Consiglio comunale, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' deliberare che per singoli generi la riscossione sia effettuata mediante abbonamento obbligatorio. La, riscossione con abbonamento obbligatorio e' applicabile da parte dell'Amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi indicati nell'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138. Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio di carattere particolare sono di competenza della Commissione comunale prevista nell'art. 278. Contro le decisioni della Commissione comunale e' ammesso ricorso entro trenta giorni da quello della notificazione alla Giunta provinciale amministrativa, sezione speciale per i tributi locali, ed avverso le decisioni di questa e' ammesso ricorso, per soli motivi di legittimita', entro lo stesso termine, al Ministro per le finanze.aggiunto: Testo-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art44 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.