Art. 20 — Generi soggetti alle imposte di consumo
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008. 436 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali ed artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato,..., formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce... per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili, dischi per grammofoni e pelliccerie. I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'art. 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta; cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giuochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili, terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori dolciumi, cacao e cioccolato, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualita' dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicita', carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico. I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.aggiunto: Testo-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art20 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.